venerdì 30 dicembre 2011

Esportare in Svizzera

Esportare in Svizzera è in questi anni un business in crescita, ma ha comunque le sue regole: scopriamo quali.

Esportare in svizzera
Le esportazioni nazionali, in questo periodo di crisi mondiale, hanno subito un brusco rallentamento. Unico Paese d’Europa, però, ad aumentare il numero delle esportazioni di prodotti italiani è la vicina Svizzera.
Esportare in Svizzera include però diverse prassi da seguire in più, rispetto una qualsiasi esportazione verso uno stato appartenente alla Comunità europea.
Lo stato svizzero pur essendo membro del Consiglio d’Europa e dell’EFTA, non appartiene allo “spazio economico europeo” e i rapporti commerciali con gli altri Stati sono gestiti da un accordo di libero scambio (che risale al 1972).
L’azienda di trasporto che deve esportare in Svizzera, oltre alla dichiarazione doganale (DAU) deve predisporre una serie di documenti, ecco un breve elenco:
- La fattura commerciale, in due o tre copie
- Il documento EUR.1, che è serve a testimoniare l’origine dei prodotti, così da beneficiare del regime preferenziale accordato alle importazioni UE
- Certificato sanitario, obbligatorio per l’esportazione di carni

Esiste poi la possibilità di esportare in Svizzera anche temporaneamente, grazie al cosiddetto carnet ATA, che viene fornito dalle Camere di Commercio e permette di esportare merci solo per un dato periodo di tempo. Questo accade per esempio quando si hanno campioni commerciali; prodotti che devono essere esposti durante fiere o altre manifestazioni commerciali; materiale professionale o merci in transito.
Attività di sviluppo e promozione dell’attività di esportazione verso la Svizzera è stata svolta dalla Camera di Commercio Italiana per la Svizzera (www.ccis.ch). Quest’ufficio è, infatti, l’unico punto di riferimento a livello economico – dopo la chiusura dell’ufficio ICE di Zurigo - per le imprese italiane, che operano o che volessero intraprendere un commercio con lo Stato Elvetico. Qui si possono trovare tutte le informazioni sul trasporto e sull’esportazione di merce in Svizzera, per un business sicuramente in crescita in questi anni, ma che ha le sue, pur semplici, regole.

martedì 6 dicembre 2011

TRASPORTO PER CONTO TERZI

Il trasporto per conto terzi è regolato in Italia dalla legge 298/74. Vediamo di analizzarne il contenuto e di comprenderne brevemente i vari aspetti. Prima di tutto cos’è il trasporto per conto terzi? La normativa lo identifica come quell’attività di trasporto di cose o oggetti per conto di terzi appunto, si tratta quindi di aziende che offrono come servizio il trasporto di materiale in cambio di un corrispettivo.
Per effettuare questo tipo di attività il trasportatore dovrà essere iscritto a un albo nazionale di autotrasportatori, da cui riceverà un’autorizzazione – deve essere rilasciata per ciascun veicolo -per esercitare.
trasporto per conto terzi
Le autorizzazioni sono rilasciate per un periodo di nove anni e, alla scadenza, possono essere rinnovate. Esse possono essere anche sospese o revocate, in caso di sospensione e di cancellazione o radiazione - azioni messe in atto direttamente dall’albo. In caso di morte dell'imprenditore, invece, le autorizzazioni sono lasciate agli eredi o a coloro che si vedono per successione lasciata la proprietà dei veicoli considerati.
Ogni mezzo di trasporto deve per legge portare sulla parte anteriore, posteriore e sull’eventuale rimorchio un contrassegno, vale a dire una striscia diagonale dell'altezza di 20 centimetri, di vari colori che indicano la tipologia di servizio effettuato: rosso significa trasporti effettuati in conto proprio; bianco per i servizi di trasporto in conto terzi e azzurro per i servizi di piazza.
La norma sui trasporti per conto terzi informa anche sui trasporti abusivi, prevede, infatti, pene quali la reclusione da uno a sei mesi o multe per chiunque sia trovato a svolgere questo tipo di attività senza la licenza.
L’intero titolo terzo della norma vuole uniformare, invece, le tariffe dei trasporti. Si parla qui di tariffe a forcella obbligatorie, comprese entro un limite massimo e uno minimo (l’apertura di questa forcella è fissata al 23%), approvate dall’autorità competenti e che devono essere seguite per determinare i prezzi e le condizioni di trasporto. Sono previste delle eccezioni, a cui si consiglia di far riferimento al testo legislativo per approfondimenti.